Condizioni Generali di Vendita

§ 1 Ambito di applicazione

1.1 Le presenti condizioni di vendita si applicano in via esclusiva; non riconosciamo condizioni dell’acquirente contrarie o divergenti rispetto alle presenti condizioni, salvo espressa accettazione scritta della loro validità da parte nostra. Le nostre condizioni di vendita si applicano anche qualora, pur essendo a conoscenza di condizioni dell’acquirente contrarie o divergenti dalle nostre, effettuiamo la consegna all’acquirente senza riserve.

1.2 Le nostre condizioni di vendita si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi del § 310, comma 1, del Codice Civile tedesco (BGB).

§ 2 Accettazione dell’ordine / natura della merce

2.1 La presentazione dell’offerta è soggetta a verifica della solvibilità.

2.2 I contratti si considerano conclusi solo con la nostra conferma d’ordine, in forma scritta o trasmessa elettronicamente.

2.3 La natura concordata della merce risulta esclusivamente dalla descrizione del prodotto contenuta nella conferma d’ordine, dalle descrizioni di sistema o dalle nostre informazioni sul prodotto. Rispondiamo dell’idoneità della merce a uno scopo specifico solo se tale idoneità è stata espressamente concordata.

2.4 Le nostre indicazioni relative alla merce ordinata (ad esempio disegni, illustrazioni, pesi, dimensioni, valori d’uso) devono considerarsi approssimative, salvo diverso accordo espresso. Sono espressamente riservate le divergenze tra gli articoli ordinati e quelli consegnati, in particolare per quanto riguarda materiale e lavorazione, nell’ambito del progresso tecnico.

2.5 Il fornitore non si assume alcun rischio di approvvigionamento né alcuna garanzia di alcun tipo, salvo che sia stato concluso un espresso accordo scritto in tal senso.

2.6.1 Il valore minimo d’ordine è di 100,00 € netti per la merce a magazzino.

2.6.2 Il valore minimo d’ordine è di 100,00 € netti per posizione di produzione.

§ 3 Prodotti personalizzati / Approvazione di ingegneria

3.1 I prodotti personalizzati, le costruzioni specifiche di progetto, i pezzi di produzione speciale, i prodotti standard modificati, i pannelli HMI personalizzati, i sistemi di braccio di supporto e le soluzioni ingegneristiche specifiche del cliente sono esclusi da annullamento, restituzione e cambio dopo la conferma d’ordine o l’approvazione tecnica.

3.2 I costi degli utensili, i servizi di ingegneria, i dati CAD, i file STEP, i disegni, i prototipi e gli sviluppi relativi al progetto non sono rimborsabili, salvo diverso accordo scritto.

3.3 Tutte le approvazioni tecniche, i disegni, i file CAD, i file STEP e le autorizzazioni del cliente sono considerate approvazioni di produzione vincolanti. Il cliente è responsabile della verifica e dell’approvazione di tutte le dimensioni, interfacce, tolleranze, situazioni di montaggio e specifiche tecniche prima dell’autorizzazione alla produzione. Il cliente rimane inoltre responsabile della situazione finale di installazione, delle interfacce macchina e della compatibilità dell’applicazione.

3.4 Sono riservate le divergenze causate da ottimizzazione tecnica, processi di produzione, disponibilità dei materiali o adeguamenti legati alla produzione, purché la funzionalità e l’uso previsto non ne siano sostanzialmente compromessi.

3.5 Tutti i disegni, i file CAD, i file STEP, i calcoli, i concetti tecnici, i preventivi e i documenti di ingegneria rimangono proprietà intellettuale di XINDUX Industrial Solutions GmbH e non possono essere riprodotti, sottoposti a reverse engineering o trasmessi a terzi senza previo consenso scritto.

3.6 Gli eventi di forza maggiore, inclusi, senza limitazione, guerra, sanzioni, conflitti geopolitici, carenza di materie prime, carenza energetica, interruzioni della catena di approvvigionamento, pandemie, restrizioni di trasporto, ritardi doganali o provvedimenti governativi, esonerano il fornitore dai propri obblighi di consegna per la durata della perturbazione e per un periodo ragionevole di ripresa.

3.7 Salvo diverso accordo scritto, gli utensili, gli stampi, i dispositivi e le attrezzature di produzione rimangono di proprietà di XINDUX Industrial Solutions GmbH fino al pagamento integrale. La partecipazione parziale del cliente ai costi degli utensili non trasferisce automaticamente i diritti di proprietà.

3.8 Sono riservate le restrizioni all’esportazione, la normativa sulle sanzioni e i requisiti di conformità del commercio internazionale. XINDUX Industrial Solutions GmbH si riserva il diritto di rifiutare o sospendere le consegne qualora la normativa sul controllo delle esportazioni o i regimi sanzionatori ne vietino l’adempimento.

§ 4 Termine e ambito di consegna

4.1 Qualora sia stato concordato un termine di consegna, si applica quanto segue: le date di consegna da noi indicate sono vincolanti solo se espressamente confermate per iscritto da noi come “data di consegna vincolante”. Esse si riferiscono al momento della spedizione della merce e si considerano rispettate con la comunicazione della disponibilità alla spedizione.

4.2 I termini di consegna decorrono solo dopo il raggiungimento dell’accordo su tutti i dettagli dell’ordine, inclusa l’esecuzione tecnica dell’oggetto della fornitura. Se, dopo la conferma d’ordine, l’acquirente richiede una modifica e tale richiesta viene da noi accettata, il termine di consegna decorre solo dalla conferma dell’ultima modifica.

4.3 I termini e le date di consegna si prolungano – fatti salvi i nostri diritti legali derivanti dalla mora dell’acquirente – per il periodo durante il quale l’acquirente non adempie ai propri obblighi nei nostri confronti derivanti dal presente contratto o da altri contratti (ad esempio garanzie).

4.4 Sono ammesse consegne parziali in misura ragionevole, purché non comportino per l’acquirente un onere aggiuntivo inaccettabile. Per gli articoli speciali del cliente sono ammessi scostamenti di +/- 10% rispetto alla quantità ordinata al momento della consegna.

4.5 Per il resto, in caso di ritardo a noi imputabile, l’acquirente può far valere ulteriori diritti solo dopo l’infruttuoso decorso di un congruo termine supplementare da lui stesso fissato dopo il verificarsi della mora.

§ 5 Spedizione e trasferimento del rischio

5.1 La spedizione della merce avviene franco fabbrica, a rischio e spese dell’acquirente. In mancanza di un accordo particolare, la scelta del vettore e del mezzo di trasporto spetta a noi. Il rischio si trasferisce all’acquirente al momento della spedizione dallo stabilimento, anche qualora sia stata concordata la consegna franco destino.

5.2 Se la spedizione è ritardata per circostanze imputabili all’acquirente, il rischio si trasferisce all’acquirente già al momento della comunicazione della disponibilità alla spedizione. I costi derivanti dal ritardo (in particolare i costi di stoccaggio) sono a carico dell’acquirente.

5.3 Per gli imballaggi standard addebitiamo il 3,00% del valore netto della fattura, con un minimo di 5,00 € (oltre IVA di legge), su un valore netto della merce a partire da 100,00 €.

§ 6 Obbligo di verifica e denuncia dei vizi

6.1 L’acquirente è tenuto a verificare la merce consegnata immediatamente dopo il ricevimento e a comunicarci per iscritto, senza indugio, i vizi eventualmente riscontrati (§ 377 del Codice di Commercio tedesco, HGB). I vizi denunciati tardivamente, ove non si tratti dei cosiddetti vizi occulti, sono esclusi dalla responsabilità per vizi. La denuncia dei vizi effettuata nei confronti di rappresentanti commerciali, vettori o altri terzi non costituisce denuncia tempestiva e nella forma dovuta.

6.2 La restituzione della merce, necessaria in caso di vizio, può avvenire solo con il nostro previo consenso. Non siamo tenuti ad accettare restituzioni effettuate senza tale previo consenso. In tal caso, i costi della restituzione sono a carico dell’acquirente.

6.3 Qualora, a seguito di una fondata denuncia di vizi, si proceda a una riparazione o a una fornitura sostitutiva, si applicano di conseguenza le disposizioni relative al termine di consegna.

§ 7 Responsabilità per vizi

7.1 Purché l’acquirente abbia adempiuto debitamente ai propri obblighi di verifica e denuncia, rispondiamo dei vizi della fornitura, a nostra scelta, mediante eliminazione del vizio o consegna di un bene esente da vizi (adempimento successivo). La nostra responsabilità per vizi presuppone che si tratti di un vizio non irrilevante.

7.2 Qualora uno dei due tipi di adempimento successivo, o entrambi, risultino impossibili o sproporzionati, abbiamo il diritto di rifiutarli. Possiamo altresì rifiutare l’adempimento successivo finché l’acquirente non abbia adempiuto ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti nella misura corrispondente alla parte della prestazione esente da vizi.

7.3 Qualora il suddetto adempimento successivo sia impossibile o fallisca, l’acquirente ha il diritto di scegliere tra la riduzione proporzionale del prezzo d’acquisto o il recesso dal contratto secondo le disposizioni di legge; ciò si applica in particolare in caso di ritardo colpevole o di rifiuto dell’adempimento successivo, nonché qualora questo fallisca per la seconda volta.

7.4 Salvo quanto diversamente previsto in seguito (punto 7.5 e seguenti), sono escluse ulteriori pretese dell’acquirente, indipendentemente dal fondamento giuridico (in particolare richieste di risarcimento danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali accessori, responsabilità extracontrattuale, nonché richieste di rimborso spese, fatta eccezione per quanto previsto dal § 439, comma 2, del BGB); ciò si applica in particolare a pretese relative a danni verificatisi al di fuori dell’oggetto dell’acquisto e a richieste di risarcimento per mancato guadagno.

7.5 L’esclusione di responsabilità di cui al punto 7.4 non si applica all’esclusione o limitazione di responsabilità per danni derivanti da lesione della vita, del corpo o della salute, risultanti da violazione colposa di obblighi da parte nostra, dei nostri rappresentanti legali o dei nostri ausiliari. Non si applica inoltre all’esclusione o limitazione di responsabilità per altri danni derivanti da violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi da parte nostra o di un rappresentante legale o ausiliario.

7.6 In caso di violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale o di un “obbligo cardine”, la responsabilità non è esclusa, ma limitata al danno prevedibile tipico di questo tipo di contratto.

7.7 L’esclusione di responsabilità non si applica nemmeno nei casi in cui, a causa di vizi dell’oggetto consegnato, sussista responsabilità per danni alla vita, al corpo o alla salute, o per danni materiali a beni ad uso privato. Nella misura in cui siamo responsabili di un vizio ai sensi della normativa sulla responsabilità da prodotto, l’ambito della responsabilità è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni di tale normativa.

7.8 L’esclusione di responsabilità non si applica inoltre in caso di assunzione di una garanzia o di assicurazione di una caratteristica, qualora sia proprio un vizio da essa coperto a far sorgere la responsabilità. Una garanzia o un’assicurazione nel senso di un aggravamento della responsabilità o dell’assunzione di un particolare obbligo di garanzia si considera sussistente solo quando i termini “garanzia” o “assicurazione” siano espressamente menzionati.

7.9 Quanto sopra si applica, con i necessari adattamenti, al rimborso delle spese. Sono escluse le pretese dell’acquirente relative alle spese necessarie ai fini dell’adempimento successivo, in particolare costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiali, nella misura in cui tali spese aumentino perché l’oggetto della fornitura è stato successivamente trasferito in un luogo diverso dalla sede dell’acquirente, salvo che tale trasferimento corrisponda al suo uso previsto.

7.10 Le pretese per vizi materiali si prescrivono entro 12 mesi dal trasferimento del rischio. Ciò non si applica nella misura in cui la legge (BGB) preveda termini più lunghi, né nei casi di lesione della vita, del corpo o della salute, in caso di violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi da parte nostra, e in caso di occultamento doloso di un vizio. Restano invariate le disposizioni di legge relative alla sospensione del decorso, alla sospensione e alla ripresa dei termini.

§ 8 Prezzi

8.1 Il calcolo dei prezzi avviene a partire dalla sede del fornitore, in euro, oltre IVA in vigore.

8.2 I prezzi si applicano all’ambito delle prestazioni e della fornitura indicato nelle nostre conferme d’ordine. Le prestazioni aggiuntive o speciali sono fatturate separatamente. L’aggravio per rincaro dei materiali è indicato separatamente sulla base della quotazione giornaliera.

§ 9 Condizioni di pagamento

9.1 Tutte le fatture sono pagabili a pronti, al netto, entro 30 giorni dalla data della fattura del fornitore (escluse fatture per utensili e costruzioni speciali).

9.2 Gli importi scaduti maturano interessi al tasso applicabile ai sensi del § 288 del BGB (attualmente 5%) sopra il tasso di interesse base. È riservato il diritto di far valere un danno ulteriore. Il cliente ha il diritto di provare un danno inferiore. Si applica il § 353 del Codice di Commercio tedesco (HGB).

9.3 Se gli assegni o le cambiali non vengono accreditati tempestivamente dal trattario, tutti gli altri crediti da noi vantati nei confronti dell’acquirente scadono in quel momento. Eventuali ulteriori termini di pagamento concordati decadono. Lo stesso vale qualora un credito non venga pagato alla scadenza.

9.4 Sono esclusi la ritenzione del pagamento o la compensazione con eventuali controcrediti dell’acquirente, ad eccezione di crediti non contestati o passati in giudicato.

9.5 Tutti i crediti da noi vantati nei confronti dell’acquirente, indipendentemente dal rapporto giuridico da cui derivano, scadono immediatamente qualora si verifichi una circostanza che ci autorizzi, ai sensi di legge o contrattuali, a recedere dal contratto.

§ 10 Codice di condotta

Ci impegniamo a rispettare il Codice di Condotta di XINDUX Industrial Solutions GmbH, disponibile su https://xindux.com. Nell’ambito della propria responsabilità imprenditoriale, il fornitore si impegna ad agire in modo lecito ed etico, in linea con il nostro Codice di Condotta, nella fabbricazione di prodotti o nella prestazione di servizi. Su nostra richiesta, il fornitore dichiarerà vincolante il nostro Codice di Condotta per i fornitori.

§ 11 Riserva di proprietà

11.1 Tutta la merce da noi consegnata rimane di nostra proprietà fino al pagamento integrale del prezzo d’acquisto e fino alla completa liquidazione di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale (riserva di proprietà estesa). Qualsiasi disposizione della merce soggetta a riserva di proprietà da parte dell’acquirente è consentita solo nell’ambito del normale corso degli affari dell’acquirente. In nessun caso la merce può essere ceduta a terzi a titolo di garanzia nell’ambito del normale corso degli affari.

11.2 In caso di rivendita della merce nell’ambito del normale corso degli affari, il prezzo d’acquisto ricevuto sostituisce la merce. L’acquirente ci cede sin d’ora tutti i crediti derivanti da un’eventuale rivendita. L’acquirente è autorizzato a riscuotere tali crediti finché adempie ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti. Tenuto conto della riserva di proprietà estesa (cessione anticipata del relativo credito del prezzo d’acquisto), è contraria al contratto e pertanto inammissibile la cessione a terzi, in particolare a un istituto di credito. Abbiamo il diritto, in qualsiasi momento, di verificare i registri di vendita dell’acquirente e di informare i suoi clienti della cessione.

11.3 Se il credito dell’acquirente derivante dalla rivendita è stato inserito in un conto corrente, l’acquirente ci cede sin d’ora anche il proprio credito derivante da tale conto corrente nei confronti del proprio cliente. La cessione avviene per l’importo che abbiamo fatturato all’acquirente per la merce rivenduta soggetta a riserva di proprietà.

11.4 In caso di pignoramento della merce presso l’acquirente, dobbiamo essere informati immediatamente, mediante invio di copia del verbale di pignoramento e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la merce pignorata è la merce da noi consegnata e soggetta a riserva di proprietà.

11.5 Se il valore delle garanzie di cui ai punti precedenti del presente paragrafo supera in modo duraturo di oltre il 20% l’importo dei crediti ancora in essere così garantiti, l’acquirente ha il diritto di richiederci lo svincolo delle garanzie nella misura di tale eccedenza.

11.6 L’esercizio dei nostri diritti derivanti dalla riserva di proprietà non solleva l’acquirente dai propri obblighi contrattuali. Il valore della merce al momento del suo recupero viene imputato unicamente al credito da noi vantato nei confronti dell’acquirente.

11.7 La trasformazione o rielaborazione della merce soggetta a riserva avviene per nostro conto, in qualità di produttore ai sensi del § 950 del BGB, senza che ne derivi alcun obbligo per noi. La merce trasformata o rielaborata costituisce merce soggetta a riserva ai sensi del presente accordo. Qualora l’acquirente trasformi o rielabori la merce insieme ad altri beni non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore fatturato della merce soggetta a riserva rispetto alla somma dei valori fatturati degli altri beni utilizzati e del valore della trasformazione o rielaborazione. L’acquirente custodisce il nuovo bene a titolo gratuito per nostro conto. Qualora la merce soggetta a riserva venga mescolata o unita ad altri oggetti, estinguendo così la nostra proprietà su di essa (§§ 947, 948 del BGB), i diritti di proprietà o comproprietà dell’acquirente sull’insieme mescolato o sul bene unificato si trasferiscono a noi in proporzione al valore fatturato della nostra merce soggetta a riserva rispetto alla somma dei valori fatturati degli altri beni mescolati o uniti. L’acquirente li custodisce a titolo gratuito per nostro conto.

§ 12 Diritto di recesso del fornitore

12.1 Abbiamo il diritto di recedere dal contratto qualora risulti, contrariamente a quanto presupposto prima della conclusione del contratto, che l’acquirente non è solvibile. La mancanza di solvibilità può presumersi senz’altro in caso di protesto di cambiale o assegno, di sospensione dei pagamenti da parte dell’acquirente o di infruttuoso tentativo di esecuzione forzata nei confronti dell’acquirente. Non è necessario che si tratti di rapporti tra noi e l’acquirente.

12.2 Qualora risulti che l’acquirente ha fornito informazioni non corrette in merito alla propria solvibilità e tali informazioni siano di rilevante importanza, oppure

12.3 qualora la merce soggetta alla nostra riserva di proprietà venga alienata in modo diverso dal normale corso degli affari dell’acquirente, in particolare mediante cessione in garanzia o pegno, abbiamo parimenti il diritto di recedere dal contratto. Sono esclusi i casi in cui abbiamo manifestato il nostro consenso scritto all’alienazione.

§ 13 Protezione dei dati

13.1 La nostra attuale informativa sulla protezione dei dati è disponibile all’indirizzo https://xindux.com/data-protection/.

13.2 Qualora l’acquirente abbia accesso a dati personali nell’ambito della prestazione dei servizi contrattuali, rispetterà la normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare raccogliendo, trattando e/o utilizzando i dati personali esclusivamente ai fini della prestazione dei servizi contrattuali (limitazione della finalità), vincolando i propri collaboratori alla riservatezza dei dati e informandoli sulla normativa in materia di protezione dei dati da osservare.

§ 14 Nullità parziale

Qualora una disposizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita sia o diventi giuridicamente inefficace, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni; lo stesso vale per il riempimento di eventuali lacune nelle presenti Condizioni Generali di Vendita.

§ 15 Luogo di adempimento e foro competente

15.1 Nella misura in cui l’acquirente sia un imprenditore, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, la sede della nostra società costituisce il foro esclusivamente competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale.

15.2 Tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale si considerano adempiuti presso la sede del fornitore.

15.3 Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania. Non è applicabile la Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (CISG).

§ 16 Riservatezza

Entrambe le parti si impegnano a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni commerciali, tecniche e relative al progetto ricevute nell’ambito del rapporto commerciale, e a non divulgare tali informazioni a terzi senza previo consenso scritto.