Condizioni Generali di Acquisto

§ 1 Ambito di applicazione

1.1 Le seguenti condizioni si applicano in via esclusiva a tutti i rapporti contrattuali tra noi e il fornitore. Non riconosciamo condizioni contrarie o difformi dalle presenti Condizioni di Acquisto, salvo che ne abbiamo espressamente accettato per iscritto la validità. Le nostre Condizioni di Acquisto si applicano anche qualora accettiamo la consegna senza riserve o la paghiamo pur essendo a conoscenza di condizioni del fornitore contrarie o difformi dalle nostre Condizioni di Acquisto.

1.2 Tutti gli accordi conclusi tra noi e il fornitore ai fini dell’esecuzione del presente contratto devono essere messi per iscritto.

1.3 Le nostre Condizioni di Acquisto si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi del § 310, comma 1, del Codice civile tedesco (BGB).

§ 2 Disegni e documenti

Ci riserviamo la proprietà ovvero i diritti d’autore sugli ordini da noi effettuati, nonché su ordini, disegni, illustrazioni, calcoli, descrizioni, modelli, attrezzature e altri documenti e strumenti ausiliari («informazioni riservate») provenienti da noi o da terzi e messi a disposizione del fornitore. Il fornitore non può mettere tali informazioni riservate a disposizione di terzi, né in quanto tali né quanto al loro contenuto, né divulgarle, né utilizzarle direttamente o tramite terzi, né riprodurle, senza il nostro previo ed espresso consenso. Il fornitore deve restituirci integralmente tali informazioni riservate ed eventuali copie su nostra richiesta, qualora non le necessiti più nel normale svolgimento della propria attività. L’obbligo di riservatezza continua a valere anche dopo l’esecuzione del presente contratto; si estingue nella misura in cui e a partire dal momento in cui le conoscenze contenute nei documenti e negli oggetti forniti, ecc., siano divenute generalmente note.

§ 3 Prezzi / condizioni di pagamento / costi di gestione in caso di fatturazione errata

3.1 Il prezzo indicato nell’ordine è vincolante. Salvo diverso accordo scritto, il prezzo include la consegna DAP (Incoterms 2010), imballaggio incluso. L’utilizzo di imballaggi a rendere richiede un accordo specifico.

3.2 Le fatture devono indicare il numero d’ordine, il numero di progetto e il numero di articolo così come riportati nel nostro ordine. Il fornitore ci rimborserà i costi di gestione sostenuti a causa dell’inosservanza di tale obbligo, salvo che dimostri di non essere responsabile della violazione. I costi di gestione ammontano a un importo forfettario di 50,00 EUR. Il fornitore ha la facoltà di dimostrare che non si è verificato alcun danno o che il danno effettivo è notevolmente inferiore all’importo forfettario. Resta impregiudicato il nostro diritto di far valere un maggior danno.

3.3 Salvo diverso accordo scritto, salderemo tutte le fatture con uno sconto per pagamento pronta cassa del 3 % alla successiva scadenza utile dei pagamenti. Le scadenze dei pagamenti cadono il 5, il 15 e il 25 di ogni mese.

3.4 Ci spettano diritti di compensazione e di ritenzione nella misura prevista dalla legge.

3.5 A garanzia di un pagamento anticipato, qualora l’importo dell’acquisto o del contratto superi 25.000 €, il fornitore dovrà fornirci una garanzia autonoma e a tempo determinato (con validità di almeno 6 mesi) a prima richiesta, rilasciata da un primario istituto bancario europeo. Il testo della garanzia deve corrispondere al modello previsto dal bando. I crediti derivanti dalla garanzia non devono prescriversi prima del corrispondente credito garantito nei confronti della controparte contrattuale. In alternativa, resta a nostra discrezione accettare una dichiarazione di garanzia rilasciata da una società collegata.

§ 4 Termine di consegna

4.1 Il termine di consegna indicato nell’ordine è vincolante.

4.2 Il fornitore è tenuto a comunicarci immediatamente per iscritto qualora sopraggiungano o divengano per lui evidenti circostanze che facciano presumere che il termine di consegna concordato non potrà essere rispettato.

§ 5 Responsabilità per violazione di obblighi

In caso di ritardo nella consegna, ci spettano i diritti di legge, compreso il diritto di richiedere il risarcimento del danno in luogo dell’adempimento decorso inutilmente un congruo termine suppletivo. Abbiamo inoltre diritto a richiedere una penale contrattuale pari allo 0,3 % del valore della consegna in ritardo per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino a un massimo complessivo del 5 %. Abbiamo diritto di far valere la penale contrattuale in aggiunta all’adempimento. Si applica il § 341, comma 2, del BGB. Qualora accettiamo l’adempimento, possiamo comunque far valere la penale contrattuale entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della consegna in ritardo. Per il resto, la responsabilità del fornitore è disciplinata dalle disposizioni di legge.

5.2 Garanzia per vizi Il fornitore garantisce che tutte le consegne/prestazioni sono conformi allo stato dell’arte più aggiornato, alle disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili, nonché ai requisiti di autorità, enti previdenziali di categoria e associazioni di settore. Il fornitore garantisce inoltre che tutta la merce consegnata è esente da vizi, possiede le caratteristiche concordate ed è idonea all’uso previsto.

5.2.1 Obbligo di verifica e denuncia dei vizi Qualora esista un accordo di assicurazione qualità tra noi e il fornitore, esso determina i nostri obblighi in materia di verifica e denuncia dei vizi. In assenza di tale accordo, siamo tenuti a verificare la merce al ricevimento quanto a identità, completezza e danni da trasporto, nella misura e non appena ciò sia usuale nel normale svolgimento dell’attività. Le denunce di vizi si considerano tempestive se inviate entro dieci (10) giorni dalla scoperta del vizio. I vizi occulti si considerano tempestivamente denunciati se le relative comunicazioni sono inviate al fornitore, con le medesime modalità, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla loro scoperta.

5.3 Adempimento successivo e importo forfettario delle spese Abbiamo il diritto di richiedere al fornitore, a nostra scelta, l’adempimento successivo mediante riparazione o consegna di un bene esente da vizi. Il fornitore sostiene i costi dell’adempimento successivo, comprese le nostre spese aggiuntive per la gestione di vizi materiali e giuridici fondati. Tali spese aggiuntive ammontano a un importo forfettario di 50,00 EUR per consegna. Il fornitore ha la facoltà di dimostrare che le spese effettive non sono state sostenute affatto o sono notevolmente inferiori all’importo forfettario. Restano impregiudicati i nostri diritti a far valere un maggior danno e il rimborso delle spese. Il fornitore sostiene inoltre tutte le spese necessarie per l’adempimento successivo, compresi i costi di trasporto, trasferta, manodopera, materiali, installazione e quelli sostenuti per accertare la causa del danno.

5.2.3 Riduzione del prezzo o recesso In caso di vizi non sanabili, abbiamo il diritto di esercitare i nostri diritti di legge alla riduzione del prezzo d’acquisto o al recesso dal contratto, decorso inutilmente un congruo termine fissato per la riparazione o la consegna sostitutiva, o dopo due tentativi di riparazione falliti.

5.2.4 Risarcimento del danno in luogo dell’adempimento (integrale) Oltre al diritto di recesso, o in caso di adempimento successivo infruttuoso, abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento del danno in luogo dell’adempimento (integrale) conformemente alle disposizioni di legge.

5.2.5 Rimborso delle spese sostenute invano In luogo del risarcimento del danno in luogo dell’adempimento (integrale), possiamo richiedere il rimborso delle spese sostenute invano confidando nella ricezione di una prestazione esente da vizi.

5.2.6 Manleva da pretese di terzi in materia di proprietà intellettuale Qualora un terzo faccia valere diritti sulla merce consegnata e, di conseguenza, siamo chiamati a rispondere nei confronti di tale terzo, il fornitore ci manleva, a nostra prima richiesta scritta, da tali pretese, nella misura in cui la causa rientri nella sua sfera di controllo e organizzazione ed egli sia responsabile nei nostri confronti nel rapporto esterno. In tale contesto, il fornitore è altresì tenuto a rimborsarci tutte le spese derivanti da o connesse a una campagna di richiamo da noi effettuata. Ove possibile, informeremo preventivamente il fornitore e gli daremo la possibilità di esprimersi. Restano impregiudicati gli ulteriori diritti di legge.

5.3 Risarcimento dei danni conseguenti; violazione di altri obblighi contrattuali Il fornitore risponde, ai sensi delle disposizioni di legge, dei danni ad altri beni o interessi giuridici diversi dalla merce stessa derivanti dalla natura viziata della medesima.

5.4 Violazione di altri obblighi Il fornitore risponde, ai sensi delle disposizioni di legge, dei danni derivanti dalla violazione di altri obblighi contrattuali, in aggiunta alla consegna di prodotti viziati.

5.5 Luogo di adempimento per l’adempimento successivo Il luogo di adempimento per l’adempimento successivo è il luogo in cui il fornitore è tenuto a consegnare la merce.

§ 6 Prescrizione dei diritti di garanzia

Le pretese per vizi materiali di cui ai punti 5.2 e 5.3 si prescrivono in 60 mesi dalla data di consegna a noi effettuata. Restano impregiudicati i diritti di regresso lungo la catena di fornitura ai sensi dei §§ 445a e 445b del BGB.

6.2 Vizi giuridici Le pretese per vizi giuridici si prescrivono secondo il termine di prescrizione legale.

§ 7 Responsabilità da prodotto, manleva e copertura assicurativa di responsabilità civile

7.1 Nella misura in cui il fornitore sia responsabile di una pretesa di responsabilità da prodotto, è tenuto a manlevarci, a nostra prima richiesta scritta, dalle pretese risarcitorie di terzi, nella misura in cui la causa rientri nella sua sfera di controllo e organizzazione ed egli sia responsabile nei nostri confronti nel rapporto esterno. In tale misura, il fornitore è altresì tenuto a rimborsarci tutte le spese derivanti da o connesse a una campagna di richiamo da noi effettuata. Ove possibile, informeremo preventivamente il fornitore e gli daremo la possibilità di esprimersi. Restano impregiudicati gli ulteriori diritti di legge.

7.2 Il fornitore mantiene un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità da prodotto e, su richiesta, ci mette a disposizione la polizza assicurativa e/o un attestato assicurativo per la relativa verifica.

7.3 Il fornitore contrassegna la merce consegnata in modo tale che risulti permanentemente riconoscibile come propria produzione, salvo diverso accordo contrattuale.

7.4 Mediante il contrassegno dei prodotti o, qualora ciò non sia possibile o opportuno, mediante altre misure idonee, il fornitore garantisce di poter determinare immediatamente, in caso di vizio di un prodotto, quali altri prodotti possano essere interessati. Il fornitore ci informa in merito ai propri sistemi di identificazione o ad altre misure, in modo da consentirci di effettuare i nostri accertamenti nella misura necessaria.

§ 8 Protezione dei dati

8.1 Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, trattiamo anche dati personali dei nostri partner contrattuali e dei loro dipendenti (ad esempio, dati di contatto e altri dati personali necessari per l’esecuzione del contratto). Tali dati sono attribuiti alla persona giuridica del fornitore e trattati esclusivamente da noi o da società del gruppo XINDUX. Il fornitore si impegna inoltre a utilizzare i dati personali dei nostri dipendenti di cui venga a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto esclusivamente ai fini della gestione dei rapporti commerciali e non per altri scopi. Tutti i nostri dipendenti sono vincolati per iscritto alla riservatezza dei dati e istruiti sull’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati. La nostra informativa sulla privacy è disponibile all’indirizzo www.xindux.com/data-protection.

8.2 Qualora il fornitore ottenga accesso a dati personali nell’esecuzione del contratto, dovrà rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati. In particolare, dovrà raccogliere, trattare e/o utilizzare i dati personali esclusivamente ai fini dell’esecuzione del contratto, vincolare i propri dipendenti alla riservatezza dei dati e istruirli sull’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati.

§ 9 Disposizioni finali

9.1 Il foro competente per qualsiasi controversia tra noi e il fornitore derivante da un’operazione soggetta alle presenti condizioni di acquisto sarà, a nostra scelta, Bad Oeynhausen oppure la sede del fornitore. Per le azioni promosse nei nostri confronti, il foro esclusivamente competente è Bad Oeynhausen. Restano impregiudicate le disposizioni di legge relative ai fori esclusivi.

9.2 I rapporti tra noi e il fornitore sono disciplinati esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

9.3 Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto siano o divengano, in tutto o in parte, invalide, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. In luogo della disposizione invalida si applica la disciplina giuridicamente valida che più si avvicina allo scopo perseguito dalla disposizione invalida.

§ 10 Codice di Condotta

Aderiamo al Codice di Condotta di XINDUX Industrial Solutions GmbH, consultabile all’indirizzo https://www.xindux.com. Nell’ambito della propria responsabilità imprenditoriale, il fornitore si impegna ad agire in modo lecito ed etico, in linea con il nostro Codice di Condotta, nella produzione di beni o nella fornitura di servizi. Su nostra richiesta, il fornitore dichiarerà vincolante per sé il nostro Codice di Condotta per i Fornitori.